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APPALTI PUBBLICI: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI – REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO/FINANZIARIA E TECNICA DEI PARTECIPANTI E CLAUSOLE IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTI – NULLITA’ DELLA CLAUSOLA EX ART. 31 C. 4 C.P.A. ED INTERVENTO AD ADIUVANDUM. TAR CATANIA, I SEZIONE, SENTENZA N. 2882 DEL 28 NOVEMBRE 2019.

In una procedura per l’affidamento del «servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti>> nel territorio di un Comune siciliano, gestita dall’U.R.E.G.A., una ditta partecipante è stata esclusa dalla procedura per il mancato possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria richiesti nel bando di gara a pena di esclusione. Il bando prescriveva quale requisito il «livello minimo di capacità economica e finanziaria», da dimostrarsi (anche) con la copertura assicurativa contro i rischi professionali di almeno euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).
La ditta impugnava il verbale di gara che ne sanciva l’esclusione richiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati e proponendo altresì azione di nullità (art. 31, comma 4, cod. proc. amm.) rivolta alla lex specialis della procedura, per la parte in cui questa prevedeva il requisito in contestazione.
Il Tar di Catania, Sez. I, preliminarmente, in accoglimento delle difese del Comune resistente, con sentenza n. 2882/2019, ha rigettato l’azione di nullità in quanto la declaratoria di nullità per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione non può riguardare prescrizioni contenute nella lex specialis di gara che attengono ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2017, n. 3352)» (Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019, n. 5828).
Infatti, per il Collegio la clausola del bando impugnata e oggetto dell’azione di nullità ha portata di clausola escludente, di guisa che essa avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata essendo la stessa espressione del potere discrezionale della Stazione Appaltante.
Ne segue pertanto che il carattere escludente della clausola ne imponeva l’immediata impugnazione nel termine decadenziale ex art. 120 cod. proc. amm., decorrente dalla data di pubblicazione del bando.
Nel corso del giudizio interveniva ad adiuvandum un altro concorrente escluso nella medesima procedura e titolare di autonomo ricorso, nel quale però non è stato impugnato il provvedimento di esclusione per le medesime ragioni. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, per quello che attiene all’atto di intervento, quest’ultimo è stato dichiarato inammissibile.
Entrambe le ditte, sulla base della regola della soccombenza, sono state condannate alla rifusione delle spese con vincolo di solidarietà.
Il Comune è stato difeso in giudizio, con successo, dall’Avv. Salvatore Brighina.

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