L’Art. 84 del D.L. n. 18/2020 introduce “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”.
Vediamo, allora, in 10 punti, quali sono le implicazioni concrete delle misure adottate nell’ambito del processo amministrativo.
1) Tutti i termini del processo amministrativo sono sospesi dal 08/03/2020 al 15/04/2020;
2) Le udienze pubbliche e le camere di consiglio fissate tra il 08/03/2020 ed il 15/04/2020 sono rinviate d’ufficio a data successiva;
3) I procedimenti cautelare promossi o pendenti nel lasso di tempo compreso tra il 08/03/2020 ed il 15/04/2020 sono decisi con decreto monocratico ai sensi dell’art. 56 c.p.a. e la trattazione collegiale è rinviata a data successiva al 15/04/2020. Si precisa, tuttavia, che il decreto cautelare è emanato nel rispetto dei termini di cui all’art. 55 c. 5 c.p.a. (ventesimo giorno dal perfezionamento dell’ultima notifica e decimo giorno dal deposito del ricorso). Ancora, il decreto monocratico rimarrà efficace fino alla trattazione collegiale, ferma restando la possibilità di proporre istanza di parte notificata ai fini della revoca o della modifica del provvedimento cautelare, ex art. 56 c. 4 c.p.a..
4) Le controversie fissate per la trattazione, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, per il periodo compreso tra il 06/04/2020 ed il 15/04/2020, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti. La richiesta deve essere depositata entro due giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti possono depositare brevi note.
5) Nei procedimenti cautelari in cui è stato emesso un decreto monocratico di accoglimento, anche soltanto parziale, la trattazione collegiale è fissata ove possibile a partire dal 06/04/2020 ed il collegio definisce la fase cautelare facendo passare la causa in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti. Anche in questo caso la richiesta deve essere depositata entro due giorni liberi prima dell’udienza ed entro lo stesso termine le parti possono depositare brevi note. Resta ferma la possibilità, per una delle parti, di presentare un’istanza di rinvio ed in tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15/04/2020.
6) Fra le misure che i presidenti del Tribunali Amministrativi di prime e seconde cure potranno adottare vi è la possibilità di rinviare le udienze a data successiva al 30/06/2020, assicurando però la trattazione con priorità mediante una ricalendarizzazione delle udienze, escludendosi in ogni caso le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali e per le quali la ritardata trattazione può arrecare pregiudizio alle parti.
7) Per il periodo compreso tra il 15/04/2020 ed il 30/06/2020 tutte le controversie fissate per la trattazione sia in udienza pubblica che in camera di consiglio passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata. Le parti, in tali ipotesi, possono presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data di trattazione. La parte che non si è avvalsa della facoltà di presentare le note può proporre istanza ai fini della rimessione in termini, per quei termini non osservati relativi alle udienze pubbliche e camerali fissate per il periodo compreso tra il 08/03/2020 ed il 15/04/2020. In tale caso i termini per il deposito di documenti e memorie (art. 73 c.p.a.) sono ridotti della metà.
8) Il Giudice può deliberare in camera di consiglio avvalendosi di collegamenti da remoto.
9) I provvedimenti adottati nell’ambito dei poteri riconosciuti ai presidenti dei Tribunali Amministrativi ai fini del contrasto all’epidemia Covid-19, che determinino decadenza da facoltà processuali o che impediscano l’esercizio di diritti, implicano rispettivamente la rimessione in termini e la sospensione della prescrizione e della decadenza.
10) La trasmissione della copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico, può avvenire anche a mezzo del servizio postale, presso le sedi dei Tribunali Amministrativi. In ogni caso, l’obbligo di deposito delle copie cartacee è sospeso dal 08/03/2020 e sino al 30/06/2020.