La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, accogliendo le difese degli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Salvatore Brighina, ha assolto due pubblici amministratori nell’ambito di un giudizio teso ad accertare la presunta responsabilità degli stessi in ragione della attribuzione di incarichi dirigenziali a Capo di Gabinetto, in staff all’Organo politico, con mansioni di solo supporto di indirizzo e controllo, ex art. 90 del TUEL.
Il Giudice contabile, a tal riguardo, ha affermato l’importante principio per cui la illegittimità dell’attribuzione di un incarico deve generare un pregiudizio economicamente valutabile, al fine di ritenere configurabile la responsabilità dell’Amministratore.
Su tale crinale, la Procura non aveva dedotto né provato che la retribuzione riconosciuta al Capo di Gabinetto fosse stata più elevata rispetto a quella che gli sarebbe stata corrisposta per le mere funzioni di supporto, per remunerare anche le attività gestorie aggiuntive.
In altri termini, <
Dimostrato pertanto che i compiti tipici del Capo di Gabinetto sono stati adempiuti e che la misura della retribuzione in concreto erogata non è stata superiore a quella prevista dalle previsioni recate dal CCNL della Dirigenza degli Enti locali, e non essendosi configurato alcun esborso altrimenti non dovuto, non è quindi configurabile una responsabilità amministrativa: <
Avv. Giovanni Francesco Fidone
Avv. Salvatore Brighina