Con ordinanza ex art. 709-ter c.p.c. del 04.07.2025, il Tribunale di Catania ha accolto un ricorso presentato da una cooperativa sociale siciliana, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, che aveva svolto prestazioni socio-assistenziali ed educative in favore di Minori Stranieri Non Accompagnati, accolti in struttura in forza di atti di affidamento dei decreti del Tribunale per i Minorenni.
In particolare, non avendo la Cooperativa ricevuto, da parte dell’Amministrazione comunale, alcun rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento di tali prestazioni, la stessa ha agito in giudizio al fine di richiedere il dovuto, ai sensi della L.R. n. 22/1986, la quale prevede il “Riordino dei servizi e delle attività socio – assistenziali in Sicilia”, promuovendo “la riorganizzazione delle attività assistenziali attraverso un sistema di servizi socio – assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona”.
In accoglimento integrale del ricorso, il Tribunale di Catania ha evidenziato che l’obbligazione de quo è di diritto pubblico, nascente, ai sensi dell’art. 1173 c.c., direttamente dalla legislazione posta dallo Stato e dalla Regione Siciliana a disciplina delle attività socio-assistenziali.
Tale normativa, essenzialmente costituita dalla legge nazionale n. 238/00 e dalla legge regionale n. 22/86, identifica inequivocamente nei comuni (quali enti territoriali per definizione, rappresentativi degli interessi delle relative comunità) i soggetti tenuti al rimborso, direttamente in favore dei fornitori dei servizi assistenziali educativi, dei costi al riguardo sostenuti da quest’ultimi.
Un lieto risultato, quindi, per la cooperativa sociale che offre servizi socio-assistenziali ed educative ad personam in favore dei minori stranieri non accompagnati.
Avv. Rosario Giommarresi