Con sentenza n. 3865/2025, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, ha accolto la tesi difensiva di una società d’ambito che si occupa di gestione integrata di rifiuti, rappresentata e difesa in giudizio dall’Avv. Rosario Giommarresi, riconoscendo l’importo derivante dalla quota azionaria per spese generali di amministrazione, già oggetto di decreto ingiuntivo.
Avverso tale decreto ingiuntivo, aveva proposto opposizione un ente comunale siciliano, sollevando eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., sulla scorta dell’esistenza di presunti crediti derivanti da perequazione per il servizio di conferimento in discarica dei rifiuti extra provincia.
Ad avviso dell’ente comunale, inoltre, la società d’ambito non si era presuntivamente attenuta ai propri doveri statutari, tra i quali vi era quello di consentire a una più equa distribuzione e totale copertura dei costi della gestione integrata dei rifiuti in conformità alle vigenti normative.
Ebbene, il Tribunale di Catania ha rigettato tale eccezione, condividendo le difese dell’Avv. Rosario Giommarresi, nonché aderendo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale, nei rapporti associativi, i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, “exceptio inadimpleti contractus” ecc.) non sono utilizzabili, essendo questi ultimi caratterizzati, non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo che sostituisce per l’appunto il sinallagma, con l’unica eccezione ammessa per le società cooperative dove la prestazione si contrappone alla retribuzione (Cfr. Cass. n. 23606/2023 e Cass. n. 26222/2014).
Inoltre, il Tribunale ha respinto la richiesta di ordine di esibizione dei documenti proposta dall’ente comunale, in quanto generica e tardiva, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, richiamato dall’Avv. Giommarresi, che ha sancito l’impossibilità di colmare le lacune probatorie delle rispettive parti in sede di operazioni peritali tramite l’acquisizione di documenti diretti a provare fatti principali posti a fondamento delle domande svolte (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 3086/2022).
In conclusione, il Tribunale di Catania ha riconosciuto pienamente la pretesa della società d’ambito relativa al recupero delle spese generali di amministrazione.

Avv. Rosario Giommarresi

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