Con la sentenza n. 2978 del 22.10.2025, pubblicata in data 27.10.2025, il TAR Catania, sez. III, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da una Associazione Onlus con il quale si censurava la legittimità delle delibere di Giunta Municipale adottate da un Comune, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Nula, aventi ad oggetto l’approvazione del nuovo schema di convenzione tipo per il servizio di assistenza dei disabili psichici per l’anno 2025, in quanto difforme dallo schema di convenzione tipo di cui al DPRS n. 158/1996.
L’associazione, pertanto, chiedeva l’annullamento delle suddette delibere di G.M. previa sospensione cautelare, chiedendo, altresì, al G.A. la condanna del Comune alla stipula della Convenzione di cui all’art. 20, comma 2 bis, della l.r. n. 22 del 1986 secondo lo schema di convenzione tipo di cui al DPRS n. 158/1996.
Il Comune, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione nonché la manifesta infondatezza, nel merito, del ricorso.
Il TAR Etneo, con la sentenza in commento, in via del tutto pregiudiziale e in accoglimento delle tesi difensive sostenute dal Comune difeso dall’Avv. Nula, dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Sul punto, il Collegio , osservava che ” Come fondatamente eccepito dal Comune … il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Parte ricorrente tende a ottenere la condanna dell’Amministrazione alla stipula della convenzione secondo lo schema di cui all’allegato “d” al d.P.R.S. n.158 del 1996 e contesta, in particolare, la clausola di cui all’art. 12 di quella approvata con l’impugnata delibera della Giunta n. 49 del 29 aprile 2025, secondo cui l’obbligo del Comune al pagamento della quota sanitaria del 40 % sorge solo dopo l’accreditamento delle somme da parte del S.S.R..
A ben vedere la deduzione della difformità dello schema di convenzione approvato dal Comune … rispetto a quello tipo regionale è funzionale alla contestazione delle modalità di pagamento della retta del ricovero e attiene a un rapporto obbligatorio la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione ordinaria.
Si tratta di una fattispecie sovrapponibile a quella riferita alla ripartizione dell’onere del pagamento della retta tra Aziende sanitarie ed enti locali, relativamente alla quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui: “le controversie relative a corrispettivi dovuti, nell’ambito di un rapporto di pubblico servizio tra comune e aziende sanitarie, a titolo di rette giornaliere per il ricovero di anziani non autosufficienti, ospitati presso strutture residenziali convenzionate, non rientrano fra quelle demandate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in forza dell’art. 33 D.Lgs. 80/1998 (come sostituito dall’art. 7 della L. n. 205/200), trattandosi di cause inerenti a diritti soggettivi di natura patrimoniale” (in termini CGA 384 del 2011; più di recente questo TAR sentenze n. 952 del 2023 e 3186 del 2023 e TAR Sicilia Palermo n. 2462 del 2023).
Sulla scorta della superiori argomentazioni, conclusivamente il Collegio provvedeva alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione salvi gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, del c.p.a
Avv. Filippo Nula

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