Si sono affidati allo studio AvvNet e, in particolare, all’Avv. Giovanni Francesco Fidone, un ente operante sul territorio nazionale che si occupa della tutela e della valorizzazione del patrimonio faunistico e ambientale, oltre che della prevenzione e repressione degli illeciti in materia venatoria, ittica e zoofila, nonché della promozione di attività di protezione civile e antincendio boschivo, e tre guardie zoofile e venatorie facenti parte di tale ente, in ragione dell’accoglimento parziale del rilascio del titolo p.s. nella regione siciliana.
Nello specifico, le tre guardie e il relativo ente di appartenenza, avevano ottenuto il titolo di p.s. soltanto per il territorio di una provincia siciliana e non per un’altra provincia, ove l’ente operava regolarmente da sempre, in ragione della presunta inesistenza di una sede fisica in tale territorio.
Ricevuto pertanto un accoglimento parziale della domanda, i tre ricorrenti e il relativo ente di appartenenza, separatamente, proponevano ricorso al TAR Palermo rilevando: – l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento integrale dell’istanza di rilascio del titolo di p.s., per violazione dell’art. 10 bis della l. 241/90; – il difetto di istruttoria, essendo la sede dell’ente in questione pienamente operante anche nel territorio ove la Prefettura aveva erroneamente accertato l’inoperatività, all’uopo fornendo elementi concreti che ne provavano l’esistenza.
In accoglimento delle domande di sospensiva spiegate nei 4 ricorsi, il TAR Palermo ha ritenuto che “il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris, in relazione alle censure di difetto di istruttoria e di violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. In proposito, alla luce dei documenti depositati dall’amministrazione in esecuzione dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 2072 del 24 settembre 2025 e di quelli depositati da parte ricorrente in corso di giudizio, emergono elementi di contraddittorietà dell’istruttoria svolta in relazione all’effettiva esistenza della sede dell’…nel Comune di …, che appare insufficiente. Accertata la sussistenza anche del prescritto periculum in mora atteso che la stagione venatoria è in corso ed il mancato accoglimento della domanda cautelare impedisce in concreto l’espletamento delle attività di alcuni soci dell’Ente ricorrente nella provincia di …; Considerato, pertanto, che deve essere disposta la sospensione degli atti in epigrafe, dal che consegue l’obbligo per l’amministrazione di adottare un nuovo provvedimento adeguatamente motivato, supportato da una più approfondita istruttoria che contempli anche il contraddittorio con l’Ente ed i soci interessati nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza”.
Le tre guardie zoofile e venatorie sono state assistite dall’Avv. Fidone, mentre l’ente nazionale cui le tre guardie erano iscritte sono state assistite sempre dall’Avv. Fidone, unitamente al collega di studio Rosario Giommarresi.

Leave a comment