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DOCENTI DIPLOMATI MAGISTRALI ANTE 2001-2002 ED INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO – BREVE COMMENTO ALLA ORDINANZA CAUTELARE N. 2 DEL 13/12/2018 DEL CONSIGLIO DI STATO IN ADUNANZA PLENARIA.

Con ordinanza n. 2 del 13/12/2018, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, a seguito della richiesta di chiarimenti effettuata dalla VI Sezione di Palazzo Spada, si è pronunciata in sede cautelare in merito alla “annosa” questione della “sufficienza” del diploma magistrale quale titolo di studio utile per ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti.
La “particolare” vicenda traeva origine dal principio giuridico espresso dalla Adunanza Plenaria con la sentenza n. 11 del 20/12/2017, alla stregua del quale “Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, lett. c), l. 27 dicembre 2006, n. 296”.
A tale orientamento giurisprudenziale, sfavorevole ai numerosi docenti in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell’anno scolastico 2001-2002, ha aderito il TAR Lazio Roma che, con la sentenza n. 276/2018 di rigetto del ricorso promosso dai sopra citati docenti, ha ritenuto di applicare il principio espresso dalla Adunanza Plenaria n. 11/2017.
Pertanto, la VI Sezione del Consiglio di Stato, adita al fine di riformare la sentenza n. 276/2018 del TAR Lazio Roma, con ordinanza n. 6885 del 4 dicembre 2018 rimetteva alla Adunanza Plenaria la questione della “sufficienza” del diploma magistrale quale titolo di studio utile ai docenti per ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Ebbene, con l’ordinanza n. 2 del 13/12/2018, l’Adunanza Plenaria non ha ravvisato elementi sufficienti per discostarsi, seppure in sede cautelare, dal principio di diritto espresso con sentenza n. 11 del 2017, respingendo l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata e revocando la misura cautelare interinale concessa dalla VI Sezione del Consiglio di Stato.
Sul piano prettamente processuale, l’Adunanza Plenaria ha inoltre chiarito che “l’istanza di rinvio della trattazione dell’istanza cautelare, fondata sulla tesi dell’applicabilità analogica, ai termini di fissazione della camera di consiglio innanzi all’Adunanza plenaria, dell’art 55, comma 5, Cod. proc. amm., non merita accoglimento, in quanto la fase processuale che si svolge innanzi all’Adunanza plenaria rappresenta la continuazione del giudizio pendente davanti alla Sezione rimettente (tanto che l’art. 99, comma 4, consente all’Adunanza plenaria di decidere l’intera controversia, salvo che ritenga di enunciare solo il principio di diritto)”, in considerazione della circostanza per la quale “la pubblicazione dell’ordinanza di rimessione all’Adunanza plenaria non può essere equiparata, ai fini della decorrenza di un nuovo termine a difesa ex art. 55, comma 5, Cod. proc. amm., alla proposizione del ricorso introduttivo di un autonomo giudizio, inserendosi, al contrario, in via incidentale, nell’ambito del medesimo processo già incardinato presso la Sezione rimettente”.
In ogni caso, l’eventuale revisione del principio di diritto enunciato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2017, auspicata dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, richiede un adeguato approfondimento in sede di merito, per la discussione del quale è stata fissata l’udienza pubblica del 20 febbraio 2019.
Vittoria, 9 gennaio 2019.
Avv. Rosario Giommarresi

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