Con una recente pronunzia (Cass. civ., sez. II, ord., 26 gennaio 2023, n. 2386), la Corte di Cassazione è tornata a ribadire un importante principio in materia di presunzioni semplici, ovverosia la necessità che queste rivestano il profilo della gravità, precisione e concordanza affinché il giudice possa servirsene nella risoluzione di una questione giudiziale.
Nel caso portato all’attenzione della Suprema Corte, il ricorrente (appaltatore incaricato di effettuare la manutenzione di un tetto) lamentava la non corretta utilizzazione dello strumento della presunzione semplice da parte dell’adita Corte d’Appello di Catania, sostenendo che il giudice vi avesse fatto ricorso nonostante la mancanza dei requisiti sopracitati: gravità, intendendosi per tale il grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto; precisione, la quale va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; concordanza che, invece, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019).
La Corte di Cassazione, pronunziandosi in merito a tali aspetti, ha accolto la doglianza del ricorrente poiché, non essendo stato stipulato tra le parti un contratto di appalto in forma scritta, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata; Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983), il giudice di merito aveva ricavato dall’accordo intercorso tra le parti contraenti elementi non facilmente desumibili neppure facendo ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., con conseguente aggravio della posizione dell’appaltatore che si vedeva comminare una condanna al risarcimento dei danni causati da lavori di ristrutturazione ad esso non attribuibili.
Pertanto, sulla base del succitato art. 2729 c.c., dovendo le prove per presunzioni semplici basarsi su un ragionamento logico-deduttivo scaturente unicamente dal libero apprezzamento del giudice, si pone la necessità che tale libero apprezzamento sia corroborato da elementi indiziari che presentino i requisiti previsti dalla legge, onde evitare un’inidonea utilizzazione dello strumento presuntivo.
Per tali motivi, la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza della Corte territoriale impugnata dall’appaltatore, ritenendo viziato il ragionamento presuntivo condotto dal giudice di secondo grado.
Avv. Iside Terranova