Concessione di coltivazione di idrocarburi: la competenza è del TAR nella cui circoscrizione territoriale i provvedimenti hanno effetto. L’ordinanza n. 18370 del 23.10.2025 del TAR Lazio.
Con ordinanza n. 18370 del 23.10.2025 il TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, ha accolto l’eccezione preliminare proposta da un soggetto assistito in giudizio dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, di incompetenza ex art. 13 c. 1 c.p.a., in favore del TAR Bologna, in una controversia riguardante la vigenza di una concessione di coltivazione di idrocarburi.
Nello specifico, richiamando il citato art. 13 c. 1 del codice del processo amministrativo, il Tar Lazio ha “Rilevato che i provvedimenti censurati hanno effetto nell’ambito della sola Regione Emilia Romagna, trattandosi di impianto sito … in provincia di Modena… Considerato che, nella disciplina codicistica, secondo il significato lumeggiato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 13 del 2021 ), “ Il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall’art. 13, comma 1, c.p.a. segue […] una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell’efficacia spaziale” sicché “ il criterio della sede dell’Autorità che ha assunto l’atto impugnato è sostituito da quello dell’efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale” e ciò anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale, da un ente ultraregionale ovvero da un organo periferico dello Stato che abbia sedenell’ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale (cfr. Cons. Stato, V Sezione, n. 5019 del 2020). Rilevato che la controversia in questione non rientra peraltro tra quelle ascritte alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dall’art. 135 c.p.a.”.
Parte ricorrente potrà quindi riassumere il processo, innanzi al TAR Bologna, nei sensi e nei termini di cui all’art. 15 c. 4 c.p.a..
