L’istanza volta ad ottenere l’ampliamento della concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 24 cod. nav. deve essere necessariamente riscontrata dall’Amministrazione, diversamente incorrendo nella “violazione dell’obbligo generale gravante su tutte le pubbliche amministrazioni di concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso (positivo o negativo), i procedimenti (qual è quello in esame) che conseguono obbligatoriamente a un’istanza”.
Lo afferma il TAR Catania, con la sentenza n. 2983 del 27.10.2025, con la quale ha accolto il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. proposto da una azienda rappresentata e difesa in giudizio dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi.
Prosegue la pronunzia, ritenendo che non sono idonee ad interrompere l’inerzia della P.A. le dichiarazioni di intenti, aventi natura interlocutoria, cui non segua la conclusione del procedimento.
Né può giustificare l’inerzia il fatto che il procedimento di cui all’istanza di ampliamento ex art. 24 cod. nav. ha risentito delle problematiche legate al riordino della materia.
L’Amministrazione è stata quindi condannata a concludere il procedimento nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza.
