Con sentenza n. 792 del 16.03.2026, il TAR Catania, Sezione III, ha accolto un ricorso promosso da un Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato in quiescenza, assistito e rappresentato in giudizio dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, avverso il diniego opposto dall’amministrazione alla richiesta di pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute.
In particolare, il diniego era fondato sulla mancata presentazione, da parte del dipendente, di una formale richiesta di rinvio del congedo all’anno successivo.
La pronuncia in esame ha affrontato una questione particolarmente rilevante nell’ambito del pubblico impiego, ossia la monetizzazione del congedo ordinario non fruito alla cessazione del rapporto di lavoro, collocandosi all’interno di un progressivo cambiamento dell’orientamento giurisprudenziale, alla luce della più recente elaborazione del diritto dell’Unione europea e della giurisprudenza nazionale.
Prima del recente intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 18.01.2024 n. 218/2, l’interpretazione dominante nella giurisprudenza amministrativa italiana era piuttosto restrittiva.
Difatti, il pagamento sostitutivo delle ferie non godute era ammesso solo se il lavoratore dimostrava di non aver potuto fruire delle ferie per cause a lui non imputabili e, in assenza di una richiesta di fruizione del congedo o di una prova dell’impedimento, si riteneva che il dipendente avesse volontariamente rinunciato al godimento delle ferie.
In questo schema interpretativo, il peso probatorio ricadeva prevalentemente sul lavoratore, il quale doveva dimostrare di aver richiesto il congedo e di averne ricevuto il diniego per esigenze di servizio.
La sentenza in commento segna un significativo mutamento di prospettiva, fondato sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Secondo il diritto dell’Unione, infatti, il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio fondamentale del diritto sociale europeo, pertanto, alla cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve poter ottenere un’indennità finanziaria per le ferie non godute, quando la fruizione non sia più possibile.
Un elemento centrale della ricostruzione europea riguarda l’onere probatorio a carico del datore di lavoro.
La giurisprudenza europea ha chiarito che il datore di lavoro deve assicurarsi concretamente che il lavoratore sia posto in condizione di fruire delle ferie e deve invitarlo formalmente a usufruirne, informandolo del rischio di perdita del diritto.
Solo se il lavoratore si astiene volontariamente dal godimento delle ferie dopo essere stato adeguatamente informato, il diritto può estinguersi.
Ne deriva che l’onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per consentire al dipendente di esercitare il proprio diritto.
Applicando tali principi al caso concreto, il giudice amministrativo etneo ha rilevato che l’amministrazione si era limitata a motivare il diniego affermando l’assenza di una richiesta formale di rinvio delle ferie e la mancata prova di esigenze di servizio che ne avessero impedito la fruizione.
Alla luce delle difese espletate dagli Avvocati Fidone e Giommarresi, tale motivazione è stata ritenuta insufficiente, poiché l’amministrazione non ha dimostrato di avere invitato il dipendente a fruire delle ferie, indicato un periodo concreto di godimento ed informato il lavoratore della possibile perdita del diritto.
In altre parole, l’amministrazione non ha provato di aver posto il dipendente nelle condizioni effettive di esercitare il proprio diritto al riposo.
In conclusione, la decisione rappresenta un’importante evoluzione nella tutela del diritto alle ferie nel pubblico impiego e contribuisce a consolidare un orientamento che valorizza la funzione sociale delle ferie annuali retribuite impedendo che il diritto venga svuotato di contenuto da interpretazioni meramente formali.
Avv. Rosario Giommarresi
