Con sentenza n. 870 del 19.03.2026, il TAR Catania, Sezione I, ha accolto un ricorso di un giovane, rappresentato e difeso in giudizio dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, al quale era stato applicato il c.d. “DASPO urbano”, ossia il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, sulla scorta di una denuncia per una presunta partecipazione ad una rissa tra ragazzi.
Gli Avvocati del ricorrente hanno evidenziato in giudizio che il presupposto su cui si sarebbe fondata l’emanazione del provvedimento era del tutto errato, atteso che il giovane aveva subìto una vile ed insensata aggressione da parte di terzi ed aveva semplicemente difeso la propria incolumità fisica.
Il TAR Catania, in accoglimento del ricorso, ha ritenuto inadeguata la valutazione di pericolosità sociale effettuata dalla Questura nei confronti del ricorrente, affermando che per adottare siffatto provvedimento “non è sufficiente la mera esistenza del presupposto formale – la denuncia e il relativo procedimento penale (nel caso di specie per il reato di rissa ex art. 588 c.p.) –, ma anche il presupposto sostanziale, ossia che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza”.
La valutazione di pericolosità per la sicurezza pubblica “deve consistere in una valutazione dinamica e prognostica da parte dell’Amministrazione chiamata a valutare non il solo accadimento in questione, ma anche la sussistenza del pericolo che i soggetti individuati possano commettere ulteriori fatti tali da compromettere la sicurezza pubblica (conformemente alla finalità preventiva e non sanzionatoria della norma), valutazione che, nel caso di specie, è carente non essendo sufficiente, a tal fine, la mera esposizione dei fatti (T.a.r. per la Campania, sez. V, 21 ottobre 2024, n. 5553)”.
In conclusione, i Giudici Amministrativi del TAR etneo hanno dato ragione alla tesi difensiva degli Avvocati Fidone e Giommarresi, evidenziando che l’esclusione della gravità del fatto – anche con riferimento alla personalità dei soggetti coinvolti – emerge dal decreto di archiviazione del GIP, il quale, nel valutare la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., ha sottolineato “la bassa intensità del dolo e l’episodicità del comportamento commesso dai partecipanti alla rissa che — anche in ragione della loro incensuratezza — consentono di escludere l’abitualità della condotta”.
Avv. Rosario Giommarresi
