Gli Avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi hanno rappresentato e difeso in giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta Sezione Lavoro, un Dirigente Medico di Primo Livello, in precedenza in servizio presso una Azienda Ospedaliera siciliana e, successivamente, vincitore di concorso pubblico presso altra struttura ospedaliera.
Il professionista aveva richiesto la concessione di aspettativa per la copertura del posto a tempo indeterminato per vincita di concorso pubblico e per tutta la durata del periodo di prova. In considerazione dell’inerzia dell’Amministrazione, lo stesso era stato costretto a presentare le dimissioni dall’Azienda presso la quale era in servizio, che invero procedeva arbitrariamente al recupero dell’indennità di mancato preavviso.
Pertanto, il dirigente medico conferiva mandato agli Avvocati Fidone e Giommarresi, al fine di chiedere il riconoscimento del diritto all’aspettativa, nonché il diritto alla fruizione, e la conseguente “monetizzazione”, di numerosi giorni di ferie non godute.
In primo grado, il Tribunale di Caltanissetta accoglieva integralmente il ricorso del professionista, condannando alla rifusione delle spese legali l’Azienda sanitaria, ma quest’ultima interponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta.
Ebbene, la sentenza in commento ha accolto in toto le difese dei legali Fidone e Giommarresi, respingendo l’appello dell’amministrazione e confermando la sentenza di prime cure.
Per quanto concerne un primo profilo, la sentenza di appello ha considerato illegittima la mancata concessione dell’aspettativa al dipendente, il quale, essendo risultato vincitore di concorso presso altra Azienda Ospedaliera, per incarico a tempo indeterminato, ha legittimamente richiesto l’aspettativa per la durata del periodo di prova.

Pertanto, il dirigente aveva diritto alla aspettativa richiesta senza che residuasse in capo all’Amministrazione alcun potere discrezionale di valutarne la compatibilità con le esigenze di servizio.
Con riferimento al pagamento del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite, il Giudice d’appello ha ravvisato il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del datore di lavoro, chiamato a dimostrare di essersi concretamente attivato al fine di mettere il dirigente nelle condizioni di fruire delle ferie.
Sul punto, la Corte di Appello, come anche evidenziato dalla difesa del dirigente medico, ha richiamato il principio giuridico, ormai consolidato nella giurisprudenza della Cassazione (da ultimo vedasi Cassazione, sez. I, ordinanza n. 13691 del 22.05.2025), secondo cui:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale, anche) formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto; di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
In conclusione, essendo pacifico in giudizio che il datore di lavoro non ha provato, né chiesto di provare, di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado, anche in ordine al riconoscimento della spettanza dell’indennità per le ferie non godute.

Avv. Rosario Giommarresi

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