Il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro, con tre sentenze pubblicate in data 04.05.2026, ha dichiarato l’improponibilità delle azioni esecutive avviate da tre dipendenti di un ente comunale, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocato Giovanni Francesco Fidone, coadiuvato dall’Avvocato Rosario Giommarresi, annullando i relativi precetti.
In particolare, i dipendenti comunali avevano azionato dapprima i procedimenti monitori e, successivamente, le relative procedure esecutive, sulla scorta di una determina con la quale erano loro stati attribuiti le specifiche responsabilità ex art. 17 c. 2 lett. f) del CCNL 01.04.1999, come integrato dall’art. 36, comma 1, del CCNL del 22.01.2004 e dall’art. 7 del CCNL del 09.05.2006 e disciplinate dall’art. 70 quinquies del CCNL del 21.05.2018.
L’ente comunale ha eccepito, nel giudizio di opposizione a precetto, l’inammissibilità e la nullità dell’atto di precetto e dell’azione esecutiva avviata dai dipendenti, in quanto il Comune versava -ed attualmente versa- in stato di conclamato dissesto finanziario.
Accogliendo integralmente le difese dell’ente comunale, il Tribunale di Ragusa ha, quindi, annullato i precetti dei tre dipendenti, dichiarando improponibili le azioni esecutive, effettuando un richiamo analitico e dettagliato della disciplina applicabile in materia.
A mente degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, T.U.E.L., infatti, “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva” e “nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7”.
Nel caso di specie, poiché il fatto costitutivo dell’indennità di specifiche responsabilità risaliva all’ottobre 2019, il Tribunale di Ragusa ha ritenuto che lo stesso rientrasse tra i “fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” riservati alla competenza dell’O.S.L. e compresi nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all’art. 254, comma terzo, T.U.E.L., ancorché “accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data”, giusto disposto del richiamato art. 5, comma secondo, D.L. n. 80/2004.
Pertanto, applicando la disciplina dettata dall’art. 248 comma 2, TUEL, secondo il quale “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”, il Tribunale ha annullato i precetti e dichiarato improponibili le azioni esecutive avviate dai dipendenti.
Avv. Rosario Giommarresi
