Con la sentenza n. 1437 del 06.05.2026 pubblicata in data 14.05.2026, il TARS Catania, sez. III, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da una Ditta Individuale con il quale chiedeva l’annullamento del provvedimento adottato da un Ente Locale con cui è stata rigettata l’istanza di reimmissione in possesso del lotto n. 10 presentata dalla stessa parte ricorrente, oltre che del (non conosciuto) provvedimento di aggiudicazione del medesimo lotto alla ditta controinteressata, quest’ultima rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo Nula.
In seno al ricorso la ricorrente chiedeva, altresì, l’accertamento dell’inefficacia del contratto stipulato tra l’Ente locale resistente e la parte controinteressata, con conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto.

La ditta controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Nula, si costituiva in giudizio depositando una memoria con cui in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione nonché la manifesta infondatezza, nel merito, del ricorso.
All’udienza pubblica fissata per il 06.05.2026, il Collegio avvisava le parti circa una possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Ciò premesso, il TAR Etneo, con la sentenza in commento, in via del tutto pregiudiziale e in accoglimento delle tesi difensive sostenute dalla ditta controinteressata, dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Sul punto, il Collegio, con ampia motivazione , osservava che :” Le procedure selettive di tipo comparativo indette dalla p.a., in quanto procedimenti amministrativi protesi all’assegnazione di un bene della vita scarso conteso tra più soggetti interessati, si concludono col provvedimento di aggiudicazione, che rappresenta l’atto finale espressivo del potere pubblico esercitato dall’Amministrazione conoscibile, in sede di giurisdizione di legittimità dal giudice amministrativo per vizi di incompetenza, violazione di legge e/o eccesso di potere.
Con la successiva stipula del contratto, si registra uno spartiacque fondamentale che comporta l’inizio della giurisdizione ordinaria sui rapporti tra la parte pubblica e quella privata, tenuto conto della natura paritetica delle obbligazioni generate dal regolamento negoziale, afferenti alla fase di esecuzione delle prestazioni pattuite, ferma restando la giurisdizione amministrativa su eventuali provvedimenti di autotutela decisoria destinati ad incidere sugli atti di gara a monte.
Detto ciò, va altresì osservato come, nella speciale materia degli appalti, al giudice amministrativo sia altresì riservata una giurisdizione di tipo esclusivo, ammettendosi, in via del tutto eccezionale, che il suo potere decisorio sia esteso alla sorte del contratto, come stabilito dagli artt. 121 e ss., del codice di rito amministrativo. Quest’ultimo potere, tuttavia, trova fondamento soltanto nelle procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal codice degli appalti, non potendo trovare applicazione nei casi in cui, come quello odierno, la procedura selettiva esuli dal mondo dei contratti pubblici.
Precipitato di tale situazione è che nell’odierna controversia questo T.A.R. operi in sede di giurisdizione di legittimità, e non esclusiva, non essendo munito della giurisdizione sulla sorte del contratto, sia di quello già stipulato tra il Comune resistente e la ditta controinteressata e sia di quello anelato dalla parte ricorrente, che rientrano, entrambi, nella giurisdizione ordinaria
Venendo alla vicenda amministrativa in esame, deve rilevarsi come con la sentenza n. 3257/2024 il T.A.R. abbia esaurito il suo potere di ius dicere, atteso che, al fianco dell’effetto caducatorio sulla revoca dell’aggiudicazione di parte ricorrente e degli atti successivi emessi dalla stessa Amministrazione comunale resistente in via di autotutela, va rinvenuto l’effetto ripristinatorio del giudicato, che è quello di aver ripristinato l’aggiudicazione originaria in favore di parte ricorrente, essendosi così concluso il procedimento amministrativo su cui al g.a. è consentito il controllo di legittimità.
A questo punto, ogni questione ulteriore, tra cui le contestazioni sulla asserita inefficacia del contratto stipulato tra p.a. e la ditta controinteressata oltre che sul paventato diritto di parte ricorrente, in qualità di aggiudicataria, di sottoscrivere il contratto di locazione per il terreno di interesse, sono tutti aspetti che esulano dalla giurisdizione amministrativa per rientrare in quella del giudice ordinario, venendo in rilievo questioni afferenti a diritti soggettivi e non ad interessi legittimi Nello specifico, la (eventuale) eliminazione del contratto stipulato tra p.a. e controinteressata rappresentata l’antecedente logico necessario per consentire all’odierna parte ricorrente di sottoscrivere un accordo negoziale di locazione per lo
stesso terreno.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, peraltro, l’art. 8, c.p.a., che consente al g.a. di conoscere incidentalmente di questioni relative a diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione non esclusiva, trova applicazione esclusivamente nei casi di pregiudizialità tecnica e non anche in quelli di pregiudizialità logica, posto che, nel primo caso, l’entità pregiudiziale costituisce uno degli elementi della fattispecie pregiudicata senza esaurirla, concorrendo con altri fatti giuridici, mentre nella pregiudizialità logica il rapporto dipendente costituisce mero effetto di quello pregiudiziale.
Quando l’accertamento richiesto riguarda l’antecedente logico necessario della pronuncia, rappresentando l’unico fatto giuridico da cui dipende l’esercizio del potere amministrativo che ne costituisce il mero effetto, tale accertamento esula dalla ratio e dal perimetro applicativo dell’art. 8 c.p.a..
In tal senso, va rilevato come il provvedimento di diniego avversato in questa sede processuale risulti essere stato motivato, in via esclusiva, sulla scorta dell’avvenuta stipula del contratto di locazione tra Amministrazione e ditta controinteressata, con ciò significando che tale aspetto pregiudiziale, essendo l’unico a sorreggere la motivazione esternata dalla p.a. nel proprio provvedimento di rigetto, va annoverato nel genus della pregiudizialità logica, e non tecnica, con conseguente giurisdizione ordinaria sul punto…..
In sostanza, non esistendo ulteriori atti amministrativi conoscibili da parte di questo giudice in sede di legittimità, rispetto a quelli già delibati dalla precedente sentenza n. 3257/2024 di questo T.A.R., che ha definito la vicenda amministrativa di cui si discorre, annullando l’interdittiva della Prefettura oltre agli atti in autotutela adottati dal Comune resistente, ripristinando così la graduatoria originaria con conseguente aggiudicazione alla parte ricorrente, ogni ulteriore questione tra le parti circa la paventata inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra il Comune e la ditta controinteressata ovvero sul diritto, o meno, di parte ricorrente di sottoscrivere il contratto di locazione del terreno per cui è stata dichiarata aggiudicataria, non possono se non rientrare nella giurisdizione ordinaria, non residuando scampoli di potere pubblico che possano essere sindacati da parte di questo giudice, vertendo la controversia su questioni di natura contrattuale che devono essere risolte in altra sede giurisdizionale.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, conclusivamente il Collegio provvedeva alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione salvi gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, del c.p.a.
Si ringrazia, il Collega di studio Avv. Massimo Cavaleri per i preziosi consigli in qualità di esperto della sottesa materia.
Avv. Filippo Nula

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