Con ordinanza n. 286/2026 del 22.07.2026 pubblicata in data 24.07.2026, il TARS Catania, sez. III, ha respinto la tutela cautelare avanzata da una Coop. con la quale si chiedeva la sospensione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico adottato dall’Assessorato Autonomie Locali della Regione Siciliana avente ad oggetto l’intervento sostitutivo della Regione ex art. 20, comma 2 bis. della legge regionale 22/1986 da disporsi nei confronti di un Comune, quest’ultimo rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Nula.
Nella specie, il TAR Etneo, in accoglimento delle tesi difensive sostenute dall’Ente, respingeva la domanda cautelare osservando che “ a una prima sommaria cognizione, le censure dedotte non appaiono assistite da adeguato fumus bon juris avuto riguardo all’insussistenza del presupposto dell’omissione di atti dovuti, in quanto il Comune di [omissis] si è determinato con le deliberazioni della Giunta comunale n. 48 e n. 49 del 29 aprile 2025, oggetto del ricorso RG n. 1383 del 2025, relativamente al quale la sezione, con sentenza n. 2978 del 2025 (non appellata), ha declinato la giurisdizione.”
Pertanto, considerata l’insussistenza del presupposto dell’inerzia e/o dell’omissione dell’Ente in merito all’adozione della convenzione ancorché difforme dallo schema regionale – tipo, il G.A. ha ritenuto di rigettare l’istanza cautelare della Coop per carenza del fumus bonis iuris.
Avv. Filippo Nula
