Con la sentenza n. 1623 del 24.08.2026, il Tribunale di Siracusa, in un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso da un’azienda agricola nei confronti di Agenzia Entrate e Riscossione ed Agea, ha accolto l’eccezione di compensazione atecnica ivi formulata, disponendo un sensibile abbattimento del debito di cui alla cartella gravata (pari a circa 162.000,00)
Il Tribunale di Siracusa, ha ritenuto fondata la tesi sostenuta dall’Azienda, risolvendosi in una contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
A tal proposito, il Giudice adito, richiamando la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che “in tema di rapporti tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la c.d. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l’unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l’effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell’agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell’Unione, la cui primazia all’interno degli Stati membri postula l’interpretazione conforme delle norme nazionali (Sez. 1, Sentenza n. 24325 del 03/11/2020, n. Rv. 659653 – 01; in termini, tra le altre, Sez. 1, Ordinanza n. 16530 del 23/05/2022, Rv. 664871 – 01; Sez. 2Ordinanza n. 8230 del 14/03/2022, Rv. 664238 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 12721 del 10/05/2023, Rv. 667756 – 01)” (così Cass. Civ. Sez. II 4.3.2024, n. 5672), ammettendo, per l’effetto, la compensazione tra il credito recuperatorio spettante all’ente erogatore in relazione ai contributi indebitamente percepiti ed il diritto del contribuente alla corresponsione di nuovi contributi.
Sulla scorta della motivazione testé riportata, il Tribunale ha dichiarato l’insussistenza del diritto ad agire in via esecutiva dell’Ente pagatore in virtù della cartella di pagamento impugnata.
Avv. Filippo Nula Avv. Massimo Cavaleri
