Con sentenza n. 5098/2026 pubblicata in data 29.10.2026, il Tribunale di Milano Sezione Lavoro ha accolto il ricorso di un docente, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Rosario Giommarresi e dall’Avv. Filippo Nula dello studio legale AvvNet, il quale, durante la fase di attribuzione informatizzata delle supplenze al personale docente, era rimasto privo di incarico nel primo turno di nomina a causa di distorsioni generate dal sistema del c.d. “algoritmo”.
Difatti, in turni di nomina successivi, si erano rese libere cattedre opzionate dal ricorrente ma l’algoritmo -anziché ripercorrere la graduatoria dall’inizio per assegnare il posto al candidato più meritevole- aveva proseguito lo scorrimento partendo dall’ultimo candidato trattato nella tornata precedente, scavalcando di fatto il ricorrente e assegnando le cattedre a docenti con punteggio inferiore.
Il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso presentato dai legali Giommarresi e Nula, dopo aver richiamato la giurisprudenza amministrativa di riferimento (Consiglio di Stato nn. 2270/19, 8472/19, 8473/19, 8474/19 e 881/20), ha disapplicato l’O.M. 88/2024 (disciplinante le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) nella parte in cui all’art. 12, comma 10, prevede che le disponibilità successive sono oggetto di attribuzione nei confronti degli aspiranti collocati in posizione successiva rispetto all’ultimo candidato trattato.
Ebbene, il sistema informatico così strutturato viola il principio meritocratico, sacrificando il candidato con punteggio più alto in favore di soggetti con punteggi inferiori, senza alcuna valida ragione giustificativa.
Inoltre, il Tribunale ha richiamato il principio di diritto recentemente enunciato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 18156/2026) e i dettami della Corte Costituzionale (sent. n. 23 del 5 marzo 2026), evidenziando che la mancata indicazione di una sede costituisce rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse e non preclude l’accesso alle medesime sedi qualora si rendano vacanti nelle fasi successive, nel rispetto della graduatoria.
Sul piano risarcitorio, il Tribunale ha applicato i principi consolidati in materia di inadempimento contrattuale e lesione del diritto di prelazione/assunzione (ex art. 1218 c.c. e Cass. n. 11737/2020 e n. 16665/2020), rilevando che l’illegittima attribuzione del posto a un soggetto controinteressato posizionato degradatamente rispetto all’avente diritto integra gli estremi dell’inadempimento datoriale, fonte di danno patrimoniale.
Sussiste, infatti, una presunzione -assistita da un sufficiente grado di certezza- che il docente avrebbe conseguito l’incarico e le relative retribuzioni in assenza della condotta illegittima dell’Amministrazione.
Il Tribunale di Milano ha, pertanto, condannato il Ministero al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni perdute dal docente, oltre che alle spese di giudizio.
La sentenza in esame rappresenta un ulteriore tassello di estremo rilievo nella giurisprudenza lavoristica in materia scolastica, censurando l’automatismo punitivo dei bollettini informatici ministeriali che interpretavano estensivamente il perimetro delle “rinunce”, riaffermando con forza che la tecnologia della Pubblica Amministrazione deve essere uno strumento servente rispetto ai principi costituzionali di merito, ragionevolezza e imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.).

Avv. Rosario Giommarresi

Avv. Filippo Nula

Leave a comment