Con sentenza n. 1333/2026, pubblicata il 04.05.2026, il TAR Catania Sezione IV ha respinto il ricorso di un candidato di una procedura concorsuale per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Operatore Tecnico Cuoco, accogliendo le difese di un’Azienda Sanitaria siciliana, rappresentata e difesa in giudizio dall’Avvocato Giovanni Francesco Fidone, coadiuvato dall’Avvocato Rosario Giommarresi.
In particolare, il TAR ha evidenziato che, in presenza di criteri predeterminati di attribuzione del voto, l’obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive è validamente effettuato mediante valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico – discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (Cons. Stato, sez. Sez. V, 10 novembre 2022, n. 9845; si veda anche C.G.A.R.S., sez. giurisd., 30 marzo 2024 n. 256).
Quanto alla contraddittorietà tra il punteggio elevato nei titoli e quello minimo nella prova pratica, il TAR ha osservato che la valutazione dei titoli attiene a un piano diverso rispetto alla verifica concreta delle capacità operative accertate nella prova pratica.
Con riferimento alla presunta inadeguatezza dei criteri valutativi rispetto alla natura della prova, il TAR ha evidenziato che anche attività apparentemente elementari possono essere eseguite con livelli qualitativi diversi e che la valutazione della Commissione, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo in presenza di evidenti vizi logici, arbitrarietà o travisamento, insussistenti nel caso di specie.
Infine, con riguardo alla presunta violazione del principio di anonimato, il TAR etneo ha accolto la censura dell’Azienda Sanitaria, sulla scorta del principio giuridico, secondo il quale ogniqualvolta una prova pratica di concorso implichi lo svolgimento non di un mero testo scritto a carattere pratico ma di una concreta attività professionale materiale, non sussiste alcuna realistica possibilità di anonimizzazione della prova, dovendo la medesima essere assoggettata a valutazione diretta da parte della commissione esaminatrice per come fattualmente svolta dal singolo candidato (cfr. ex multis TAR Cagliari,Sez. I, 20 marzo 2023, n. 200).
Avv. Rosario Giommarresi
