Con la sentenza n. 131 depositata il 19.05.2026, la Corte dei Conti – sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha respinto la domanda della Procura Regionale della Corte dei Conti di risarcimento per il danno conseguente allo svolgimento di incarichi extra istituzionali in assenza di autorizzazione e dunque in violazione degli artt. 7 e 7 bis del D.lgs n. 165/2001, avanzata nei confronti di un funzionario tecnico in quiescenza del Ministero della Difesa.
Nella specie, la Procura chiedeva l’accertamento della responsabilità per il danno asseritamente cagionato dal funzionario con dolo e in subordine per colpa grave, per lo svolgimento dell’attività extra lavorativa in assenza della prescritta autorizzazione.
L’ex funzionario, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Nula e Massimo Cavaleri, si costituiva in giudizio contestando l’infondatezza della pretesa attorea, rilevando plurimi profili escludenti la responsabilità del funzionario.
Ciò premesso, il Giudice Contabile, con ampia ed esaustiva motivazione e in accoglimento delle tesi difensive sostenute dall’ex funzionario ministeriale, disponeva il rigetto della domanda della Procura per carenza del requisito soggettivo del dolo e della colpa grave del funzionario convenuto.
Sul punto, la Corte osservava che : “Per quanto concerne, in particolare, l’elemento soggettivo del dolo, si osserva come la condotta del sig. “omissis” sia stata, pur sempre, improntata al rispetto delle disposizioni di legge così come interpretate dalla circolare in materia diramata dalla Amministrazione di appartenenza ed acclusa alla stessa autorizzazione del mese di novembre 2011.
In particolare, l’autorizzazione rilasciata non conteneva anzitutto una data di scadenza. Per come risulta, poi, dalla lettera di contestazione di addebito del 5.2.2018 inviata dal Ministero della Difesa non sono emerse ipotesi di “conflitto di interessi”. Gli incarichi extralavorativi svolti hanno avuto, invero, carattere occasionale (nove in cinque anni) e non risulta sia mai stato superato il limite del valore di euro 5.000,00 annui. Peraltro, deve osservarsi che l’attività svolta in favore della “omissis”(di cui al punto vi con utili pari ad euro 4.400,00 ossia circa il 60% del valore oggetto di contestazione) costituiva attività di docenza, come rilevato dal convenuto ed in qualche modo accennato nella comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica al Ministero della Difesa.
Detta precisazione si rende necessaria in quanto la citata attività è stata svolta nel corso del 2013 (non vi è prova della data esatta della percezione degli utili) ossia nello stesso anno dell’entrata in vigore del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2013, con il quale è stata disposta la modifica della lett. f-bis del comma 6 dell’art. 53 d.lgs 165/2001 e le attività di docenza sono state ricomprese tra quelle non soggette ad obbligo autorizzativo quanto, piuttosto, di mera comunicazione preventiva (cfr. Corte dei conti Sez. giur. reg. Campania sent. 498/2023 e Lombardia sent. n. 11/2020). A tale ultimo riguardo, l’assenza di detta comunicazione preventiva non determina l’insorgere di un obbligo di riversamento ma, al più, una responsabilità di carattere disciplinare …….. Da ultimo sul punto, deve osservarsi che a fronte della rilevata assenza, da parte del convenuto, di circolari dell’Amministrazione di appartenenza che indicassero la durata annuale della preventiva autorizzazione, non risulta fornita alcuna prova in senso contrario.
Non si ritiene, pertanto, che la mancata presentazione di istanza autorizzativa e di comunicazione – per quanto attiene all’attività di docenza – da parte del sig. omissis possa essere ritenuta di carattere doloso in quanto, ove formulate, la rilevata assenza di ipotesi di conflitto di interessi ed il rispetto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione di appartenenza potrebbero ragionevolmente far presumere che l’autorizzazione sarebbe stata concessa. Mancherebbe, pertanto, prova della volontà del sig. omissis di cagionare un danno all’Amministrazione di appartenenza mediante l’omessa presentazione dell’istanza di autorizzazione ed il mancato riversamento dei conseguenti utili. In ordine alla presenza, poi, di una condotta connotata da colpa grave, per esigenze di sinteticità, ai sensi dell’art. 39 c.g.c. e dell’art. 17 dell’All. 2 al c.g.c., si richiamano le motivazioni della Sentenza di questa Sezione n. 289/2024 che, seppur riferita a fattispecie non del tutto sovrapponibile, contiene un percorso argomentativo qui condiviso e ritenuto di rilievo per la definizione del giudizio in esame. In particolare, con la citata pronuncia, per quanto qui di interesse, è stato evidenziato che – già nel periodo antecedente l’entrata in vigore della Legge n. 1/2026 – Secondo la costante giurisprudenza contabile la colpa grave, da accertarsi ex ante, in concreto e in termini normativi e non psicologici, consiste nell’errore professionale inescusabile derivante da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio, ovvero fondata su imperizia, negligenza e imprudenza. L’accertamento della sussistenza della colpa grave presuppone l’esistenza di una regola normativa di condotta dell’agere pubblico e la verifica della sua conoscenza o conoscibilità da parte dell’agente pubblico così come delle condizioni di operatività nelle quali quest’ultimo ha operato (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 207/2021 e Sez. giur. Umbria, sent. n. 67/2019). Definito in tal modo l’elemento soggettivo della colpa grave, “occorre accertare, in concreto e con una valutazione ex ante, rispetto alla condotta concretamente posta in essere, il grado di esigibilità della condotta “virtuosa” comandata, in ragione delle condizioni concrete dell’agire. In tal senso, occorre verificare che: a) l’agente pubblico abbia correttamente individuato la situazione materiale che richiede l’adempimento degli obblighi di servizio a contenuto cautelare (prudenza, diligenza e perizia), b) sussistano le condizioni operative per il loro adempimento, c) non vi siano circostanze anomale che ne impediscano l’osservanza o falsino la percezione dell’agente, circa il necessario adempimento degli obblighi cautelari” (cfr. C. conti, Sez. II App., sent. 448/2021 e la giurisprudenza ivi citata).
Il Collegio, sulla base di tali coordinate interpretative e della ricostruzione dei fatti di causa, ritiene che in capo al sig. omissis non sia sussistente l’elemento soggettivo della colpa grave con riferimento alla mancata richiesta di rinnovo di un’autorizzazione espressa al Ministero di appartenenza e al conseguente mancato riversamento dei compensi derivanti dalle attività extra-istituzionali citate. Sul punto viene in rilievo il fatto che al momento del rilascio dell’autorizzazione del novembre 2011 la circolare annessa all’autorizzazione non accennava in alcun modo alla necessità di un rinnovo della stessa, limitandosi al riferimento alla necessaria assenza di cause di incompatibilità tra le attività extraistituzionali prestate ed alla occasionalità delle stesse da intendersi riferita ai vincoli di durata e di compensi ivi indicati. Parimenti, dette indicazioni non richiedevano che la richiesta di autorizzazione si riferisse ad ogni singolo incarico, tant’è che la stessa circolare prevedeva che i predetti vincoli di durata e di compenso non dovessero essere superati anche nel caso in cui “si tratti di più incarichi conferiti da una pluralità di committenti”. Come accennato, rispetto a detti rilievi formulati dalla parte convenuta, non è stata fornita prova contraria dalla Procura regionale e, pertanto, può ritenersi che le indicazioni fornite dall’Amministrazione di appartenenza alla data delle condotte non consentissero al sig. omissis di aver informazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nel provvedimento autorizzativo e nella circolare dallo stesso richiamata. Non si ritiene, infine, che la resistenza del sig omissis alle richieste di successivo riversamento effettuate dall’amministrazione di appartenenza possano connotare retroattivamente l’elemento soggettivo al momento del compimento delle condotte oggetto dicontestazione in quanto testimoniano, piuttosto, la convinzione – seppur erronea – di essere stato già autorizzato allo svolgimento di dette attività e di aver rispettato i vincoli indicati in precedenza dalla stessa Amministrazione. Il Collegio ritiene, in sintesi, che data l’assenza di indicazioni chiare sul punto da parte dell’Amministrazione di appartenenza ed al generico rilascio dell’autorizzazione da parte della stessa, il sig. omissis possa essere caduto in un errore tale da escludere la configurazione di una colpa grave, anche in considerazione del tipo di formazione prevalentemente tecnico e non giuridico dello stesso. Quanto sopra induce il Collegio a ritenere che non sia ravvisabile in capo al convenuto l’assoluta non scusabilità dell’errore in cui è incorso o la palese e assolutamente non giustificata violazione di norme e principi necessaria ai fini di responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave richiesta dall’art. 1, comma 1 della L. 20/1994. Né si ritiene che le valutazioni appena effettuate possano essere diversamente meditate alla luce delle modifiche introdotte dalla recente Legge n.1/2026, anche in materia di colpa grave, date le peculiarità registrate nel caso in esame rispetto alle quali la condotta oggetto di contestazione assume connotati non caratterizzati da inescusabilità e grave inosservanza.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, conclusivamente, la Corte respingeva la domanda attorea condannando il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese del giudizio.
Avv. Filippo Nula Avv. Massimo Cavaleri
