L’Avv. Giovanni Francesco Fidone ha difeso un’azienda sanitaria in un giudizio relativo al conferimento di un incarico di Direttore di Struttura Complessa, coadiuvato dall’Avv. Rosario Giommarresi.
Il TAR Palermo, confermando la precedente ordinanza cautelare n. 187/2026, con l’ordinanza cautelare n. 391 del 26.06.2026, ha ritenuto “di dover ribadire la predetta eccezione evidenziando che – in senso del tutto contrario alle deduzioni di parte ricorrente – il giudice della giurisdizione, su vicende perfettamente sovrapponibili a quella ora in esame, ha recentemente e ripetutamente affermato che “In tema di conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, anche dopo la modifica dell’art. 15, comma 7-bis, d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, operata dall’art. 20 l. 5 agosto 2022 n. 118, “che ha reso vincolata la scelta del direttore generale al candidato collocato al primo posto della graduatoria” la procedura non integra un pubblico concorso in senso tecnico: essa non è finalizzata né all’assunzione del dipendente, né ad una progressione verticale in area o fascia diversa, ma al solo conferimento di un incarico dirigenziale a termine in seno all’unico ruolo della dirigenza sanitaria. Ne consegue che, ai fini del riparto di giurisdizione, non trova applicazione l’art. 63, comma 4, d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le relative controversie restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.” (v. Cass, SS.UU., nn. 3868/2026, 4735/2026, 6970/2026)”.
