Con la sentenza n. 321 del 19.08.2026, il Tribunale di Caltagirone, in un giudizio di accertamento dell’usucapione in favore della P.A., ha, fra l’altro, rigettato una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da occupazione illegittima per euro 520.00,00 proposta dai convenuti.
In particolare, il Tribunale , in accoglimento dell’eccezione del difetto di giurisdizione sollevata da un Comune, quest’ultimo rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Nula, ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale, statuendo che ” E a tal proposito, la distinzione sopra menzionata tra l’occupazione usurpativa e quella acquisitiva rileva altresì sotto il profilo del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, atteso che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dalla le. n. 205/2000, art. 7 comma 1, lett. b), e ribadita dall’art. 133, lett. g), c.p.a., le controversie risarcitorie promosse in epoca successiva al 10 agosto 2000 aventi ad oggetto occupazioni illegittime preordinate all’espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile come tale in base al procedimento svolto e alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, e ciò anche nel caso in cui l’ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione, nonché la sua irreversibile trasformazione, siano avvenute senza alcun titolo che le consentisse, ovvero nonostante il venir meno di detto titolo; la predetta giurisdizione non trova giustificazione nell’idoneità della dichiarazione di p.u. a determinare l’affievolimento del diritto di proprietà, e quindi nella configurabilità della posizione giuridica del proprietario come interesse legittimo, ma nella riconducibilità della fattispecie alla materia urbanistico-edilizia, come definita dall’art. 7 cit., in virtù della quale spettano alla cognizione del g.a. tutte le controversie aventi ad oggetto comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quali che siano i diritti (reali o personali) fatti valere nei confronti di quest’ultima, nonché la natura (restitutoria o risarcitoria) della pretesa avanzata; essa si estende quindi a tutte le ipotesi in cui l’esercizio del potere si è manifestato con l’adozione della dichiarazione di pubblica utilità, anche se poi quest’ultima sia stata annullata da parte della stessa autorità amministrativa che l’ha emessa o dal giudice amministrativo, oppure la sua efficacia sia altrimenti venuta meno, o ancora l’apprensione e/o l’irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in assenza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta caducato” (ex multis Cass. Sez. Un. n. 23102/2019). Parimenti, si è precisato altresì che “In tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le domande risarcitorie riferite alle attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito esse sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da illegittimità degli atti” (Cass. Sez. Un. n. 6099/2023) e che “Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni di aree private riconducibili – ancorché solo mediatamente – al concreto esercizio di un potere autoritativo, come nel caso di pregressa approvazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica, quale atto di per sé esprimente la volontà della P.A. di acquisire, disporre e destinare l’area all’uso pubblico, a nulla rilevando l’eventuale intervenuto annullamento o sopravvenuta inefficacia del titolo legittimante l’occupazione” (Cass. Se. Un. n. 5513/2021). Diversamente, radicano la giurisdizione ordinaria le ipotesi residuali in cui l’Amministrazione abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, ossia i casi di occupazione c.d. usurpativa, in cui – si ribadisce – manca ab origine un provvedimento amministrativo legittimo oppure i casi di c.d. sconfinamento, che ricorre qualora la realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dal presupposto provvedimento di approvazione del progetto. Si tratta, infatti, di fattispecie che configurano meri comportamenti materiali tenuti in carenza assoluta di potere, non essendo in alcun modo riconducibili all’esercizio di una potestà amministrativa. Orbene, nel caso di specie, si evince che sia stato avviato l’iter espropriativo, mediante il verbale di immissione in possesso del [omissis], Decreto sindacale n. [omissis] e il verbale di immissione in possesso del [omissis, ]Ordinanza n. [omissis], non concluso, tuttavia, con l’adozione de decreto di esproprio … Da quanto premesso consegue, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in ordine alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno provocato dalla illegittima occupazione degli immobili in esame .
Sulla scorta delle motivazioni testé riportate, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Avv. Filippo Nula
