Con la sentenza n. 2429 del 02.09.2026, il TAR Catania, Quinta Sezione interna, ha accolto le difese di due privati, rappresentati e difesi in giudizio dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone e dall’Avv. Rosario Giommarresi, in relazione alla richiesta di riqualificazione urbanistica delle aree di cui gli stessi sono proprietari, individuate dall’ente comunale quali aree vincolate e destinate a “spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport”, i cui vincoli erano decaduto per scadenza del PRG.
L’ente comunale si era costituito in giudizio, avversando la tesi di parte ricorrente e ritenendo, tra le tante, decisiva l’adozione e la comunicazione ai ricorrenti di un formale provvedimento di rigetto dell’istanza di riclassificazione urbanistica, con cui si sarebbe dato atto dell’iter redazionale del P.U.G. (Piano Urbanistico Generale) e, sotto tale profilo, dell’insussistenza del presupposto dell’inerzia, necessario per la configurabilità del silenzio dell’Amministrazione.
Il TAR etneo, aderendo in toto alle difese dei legali Fidone e Giommarresi, ha analizzato approfonditamente la fattispecie, affermando -preliminarmente- il carattere evidentemente soprassessorio del provvedimento comunale, concretatosi in una mera comunicazione ai ricorrenti della pendenza del procedimento di redazione del PUG.
Difatti, solo i provvedimenti effettivamente conclusivi del procedimento amministrativo sono idonei ad adempiere all’obbligo di provvedere imposto dall’art. 2 della Legge n. 241/1990, mentre al contrario gli atti soprassessori, come quello di specie, non soddisfano il dovere di conclusione del procedimento e non determinano la cessazione del silenzio-inadempimento.
Al riguardo, i legali dei ricorrenti hanno richiamato in giudizio l’orientamento del TAR Catania, il quale, già in precedenza, ha avuto modo di affermare che “la funzione dell’azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 c.p.a., è quella di ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull’istanza del privato, quindi, in definitiva, l’adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, n. 6037/2013 e T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, n. 302/2020)” (T.A.R. Catania Sicilia sez. V, 27/10/2025, n. 3026).
Per quanto attiene alla destinazione dell’area di proprietà dei ricorrenti a «spazi pubblici attrezzati a parco», il TAR Catania ha affermato chiaramente, come sostenuto in giudizio dai legali, che la stessa abbia natura espropriativa, in quanto “tutte le volte in cui la destinazione della area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica, nel senso di riferita esclusivamente all’ente esponenziale della collettività territoriale. E pertanto nel caso (…) di parcheggi pubblici, strade e spazi pubblici, spazi pubblici attrezzati, parco urbano, attrezzature pubbliche per l’istruzione. In tali casi, evidentemente, l’utilizzatore finale dell’opera non può che essere l’ente pubblico di riferimento ed essa, in nessun caso, può essere posta sul mercato per soddisfare una domanda differenziata che, semplicemente, non esiste” (v. C.G.A., n. 344/2015)” (pronuncia da ultimo richiamata da C.G.A. n. 57/2026). Ciò, in quanto, “se l’ente pubblico vuol destinare un’area a uso pubblico (generale) deve procurarne l’espropriazione, non potendo altrimenti costringere il proprietario a comprimere il suo godimento al di là del contenuto minimo essenziale della proprietà” (C.G.A. n. 212/2012).
Pertanto, il vincolo imposto sulla proprietà dei ricorrenti deve ritenersi decaduto per la scadenza del termine quinquennale di cui all’art. 9 del D.P.R. 327 del 2001 e, dunque, a fronte dell’istanza di riclassificazione, l’Amministrazione era e continua ad essere indiscutibilmente tenuta a procedere, secondo le proprie scelte discrezionali, alla nuova determinazione della destinazione dell’area.
Il TAR ha, quindi, accertato che il silenzio serbato dall’Amministrazione deve ritenersi illegittimo in quanto contrastante con l’obbligo di provvedere previsto per legge dall’art. 2 della legge 241/90, in combinato disposto con art. 9 del D.P.R. 327 del 2001, recepito in Sicilia dall’art. 36 della legge n. 7 del 2002, chiarendo, contestualmente, che le parti interessate non possono attendere “il completamento della pianificazione urbanistica generale, dal momento che la decadenza per inutile decorso del termine di efficacia di un vincolo preordinato all’espropriazione determina, comunque, nello strumento urbanistico allo stato vigente un vuoto di disciplina che l’Amministrazione è tenuta a colmare: l’Amministrazione comunale, quindi, ha un vero e proprio obbligo di provvedere in via immediata all’integrazione del piano regolatore”.
Il Collegio ha, quindi, accolto integralmente il ricorso, assegnando all’ente comunale il termine di 120 (centoventi) giorni per evadere l’istanza dei privati, nominando il commissario ad acta in caso di inosservanza del predetto termine e condannando, altresì, alle spese di giudizio il Comune intimato

Avv. Rosario Giommarresi

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