Ancora un’altra sentenza del Giudice Amministrativo, che ha accolto favorevolmente le ragioni di un appartenente alla Polizia di Stato, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Francesco Fidone, Rosario Giommarresi e Filippo Nula, il quale ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di buonuscita e, per l’effetto, la condanna dell’INPS alla rideterminazione della suddetta indennità mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472.
I legali Fidone, Giommarresi e Nula hanno richiamato in giudizio l’oramai unanime giurisprudenza amministrativa, secondo la quale “l’originaria disposizione contenuta in tale previsione normativa è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 e la successiva abrogazione di tale norma, per effetto art. 11 per effetto dell’art. 2268, comma 872, del decreto legislativo numero 66/2010, non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15- bis, nella sua formulazione iniziale; – la disposizione iniziale contenuta in tale norma – cioè il suo contenuto precettivo o, in altri termini, la specifica statuizione dettata dal legislatore – è venuta meno a seguito dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, il quale ha quindi abrogato la previsione iniziale sostituendola con una nuova disciplina; – la successiva abrogazione della nuova disciplina non può interpretarsi nel senso che il legislatore abbia voluto reintrodurre la disciplina iniziale e tutti i richiami normativi all’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 397/1987 devono, quindi, intendersi effettuati alla disciplina di cui all’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, ancorché la formale intestazione della norma resti quella originaria – cioè: art. 1, comma 15-bis (ma nel testo contemplato dall’articolo 11) – e, pertanto, i richiami normativi siano stati effettuati con riferimento all’art. 1, comma 15-bis, e non con riferimento all’art. 11, primo comma; identiche considerazioni vanno fatte per quanto attiene allo specifico riferimento compiuto dall’ente previdenziale all’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1987, poiché il richiamo ivi contenuto all’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987 si riferisce ad una disposizione abrogata e che, pertanto, risulta ormai “tamquam non esset” (cfr., tra le tante, C.G.A.R.S. n. 466/2023, ma anche Consiglio di Stato n. 1231/2019, Consiglio di Stato Sez. II n. 8243/2024, Tar Friuli Venezia Giulia n. 124/2021, Tar Catania n. 2342/2024, Tar Lombardia n. 1184/2021, Tar Lazio Sez. V n. 9011/2022, Tar Catania n. 1568/2022, Tar Catania n. 775/2025, Tar Palermo n. 416/2025).
L’INPS, nelle more del giudizio, ha provveduto -in autotutela- alla riliquidazione del T.F.S., ma, con la sentenza in commento, è stato ugualmente condannato alle spese di giudizio, in forza del principio di c.d. “soccombenza virtuale”, atteso che “l’accoglimento dell’istanza di riliquidazione, avvenuto solo in seguito alla proposizione del ricorso, e, quindi, in pendenza del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali”.
Per completezza di esposizione, il Giudice amministrativo ha, in più occasioni, precisato che l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 può trovare applicazione nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato e delle altre forze di polizia, come individuate dall’art. 16 della l. n. 121 del 1981, ovverosia Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato.

Avv. Rosario Giommarresi Avv. Giovanni Francesco Fidone Avv. Filippo Nula

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