Con sentenza n. 1867/2026, pubblicata il 29.06.2026, il TAR Catania Sezione III si è occupato di una gara pubblica per la fornitura di dispositivi medici destinati alla radiologia interventistica, indetta da un’Azienda Sanitaria Provinciale siciliana, rappresentata e difesa in giudizio dall’Avv. Giovanni Francesco Fidone, coadiuvato dall’Avv. Rosario Giommarresi.
La società ricorrente, esclusa dalla procedura, perché i prodotti offerti non rispettavano alcune specifiche tecniche richieste dal capitolato, aveva impugnato sia il provvedimento di esclusione sia la successiva aggiudicazione in favore di altro operatore economico.
La ricorrente sosteneva che i propri prodotti, pur diversi sotto il profilo tecnico, fossero equivalenti a quelli richiesti dalla stazione appaltante e che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di equivalenza previsto dal Codice dei contratti pubblici.
Il TAR Catania, accogliendo integralmente le difese dell’Azienda Sanitaria, ha ritenuto il gravame inammissibile in ordine alla tardività delle censure, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 26 aprile 2018 e giurisprudenza successiva), secondo il quale costituiscono clausole “immediatamente escludenti”, tali da imporre “l’immediata impugnazione della lex specialis, quelle clausole suscettibili di precludere ab initio la partecipazione alla procedura, o perché fissano requisiti eccessivamente stringenti o sproporzionati, o perché impongono oneri inesigibili, o perché rendono di fatto impossibile la formulazione di un’offerta e, dunque, determinano una lesione attuale e diretta della posizione dell’operatore economico; dovendosi ritenere, invece, impugnabili unitamente agli atti applicativi le clausole meramente “penalizzanti”, in quanto idonee solo a incidere sull’esito della selezione” (in termini Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2024, n. 5050; Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1146).
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che le prescrizioni contenute nel capitolato tecnico, oggetto di censura, integrassero clausole aventi carattere escludente, piuttosto che meramente “penalizzante”.
Sotto altro profilo, il TAR etneo ha ritenuto infondato il ricorso, perché le difformità riscontrate nell’offerta non riguardavano aspetti marginali o semplici specifiche tecniche, ma elementi essenziali della fornitura richiesta dalla stazione appaltante.
In particolare, i prodotti offerti presentavano caratteristiche diverse rispetto a quelle previste dal capitolato e, secondo il Collegio, tali requisiti non erano stati indicati per mero formalismo, ma contribuivano a definire l’identità stessa della prestazione oggetto dell’appalto.
Di conseguenza, non avrebbe potuto trovare applicazione il principio di equivalenza, che consente di ammettere prodotti diversi soltanto quando essi siano in grado di soddisfare le medesime esigenze funzionali senza alterare l’oggetto del contratto (Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2023, n. 6306, conformi nn. 5075/2022, 1225/2021, 5144/2020 e 5140/2020; Cons. Stato, V, n. 9693/2022 e 5260/2019).
La sentenza, pertanto, valorizza la distinzione tra requisiti tecnici “funzionali”, rispetto ai quali può operare il giudizio di equivalenza, e requisiti “strutturali”, che individuano in modo preciso il bene richiesto dall’amministrazione.
Nel caso di specie, le caratteristiche contestate appartenevano alla seconda categoria. Ammettere l’offerta della ricorrente avrebbe significato consentire la partecipazione con un prodotto sostanzialmente diverso da quello richiesto dalla lex specialis, modificando di fatto l’oggetto della gara e pregiudicando la parità di trattamento tra i concorrenti.
Avv. Rosario Giommarresi

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